Cessione del credito, solo due giorni per la remissione in bonis
Scade tra due giorni il termine dato dall’Agenzia delle Entrate
per la remissione in bonis da parte dei soggetti
IRPEF, IRES e titolari di partita IVA, della comunicazione
tardiva delle opzioni previste
dall’art. 121 e 119 del decreto
Rilancio.
Comunicazioni cessione del credito: occhio alla scadenza
del 30 novembre
Come previsto dalla
circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E con la
quale i contribuenti potranno comunicare fino al 30 novembre 2022
le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate
residue del 2020.
La comunicazione tardiva fa riferimento alle scadenze originarie
corrispondenti a:
- 29 aprile 2022 per i soggetti
privati, data già “eccezionale” rispetto al consueto
termine del 16 marzo, ai sensi dell’art. 10 quater del D.L. n.
4/2022 (decreto Sostegni-Ter); - 15 ottobre 2022, per soggetti
IRES e per i titolari di partita
IVA, ai sensi dell’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022,
convertito in legge n. 34/2022.
Cessione del credito e sconto in fattura: la comunicazione
dell’opzione
Per potere comunicare l’opzione scelta relativa a spese
sostenute per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su
parti comuni di edifici, è necessario utilizzare il modello
approvato e allegato al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, prot.
n. 35873 “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica”.
Esso dispone che i soggetti che sostengono, negli anni
dal 2020 al 2024 spese per gli interventi elencati al
comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio), oltre che, nell’anno 2025,
sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo
119 dello stesso Decreto, possono optare in alternativa
alla detrazione spettante:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante; - b) per la cessione di un credito d’imposta di
pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione.
Come precisato nel provvedimento, l’opzione:
- può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori; - per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio
(Superbonus), gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento; - può essere esercitata anche per le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese
sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 nel caso
di utilizzo di cessione del credito.
Comunicazione tardiva: remissione in bonis fino al 30 novembre
2022
Nonostante le scadenze del 29 aprile del 15 ottobre…
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