Cessione del credito, solo due giorni per la remissione in bonis
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Scade tra due giorni il termine dato dall’Agenzia delle Entrate
per la remissione in bonis da parte dei soggetti
IRPEF, IRES e titolari di partita IVA, della comunicazione
tardiva delle opzioni previste
dall’art. 121 e 119 del decreto
Rilancio.
Comunicazioni cessione del credito: occhio alla scadenza
del 30 novembre
Come previsto dalla
circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E con la
quale i contribuenti potranno comunicare fino al 30 novembre 2022
le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate
residue del 2020.
La comunicazione tardiva fa riferimento alle scadenze originarie
corrispondenti a:
- 29 aprile 2022 per i soggetti
privati, data già “eccezionale” rispetto al consueto
termine del 16 marzo, ai sensi dell’art. 10 quater del D.L. n.
4/2022 (decreto Sostegni-Ter); - 15 ottobre 2022, per soggetti
IRES e per i titolari di partita
IVA, ai sensi dell’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022,
convertito in legge n. 34/2022.
Cessione del credito e sconto in fattura: la comunicazione
dell’opzione
Per potere comunicare l’opzione scelta relativa a spese
sostenute per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su
parti comuni di edifici, è necessario utilizzare il modello
approvato e allegato al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, prot.
n. 35873 “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica”.
Esso dispone che i soggetti che sostengono, negli anni
dal 2020 al 2024 spese per gli interventi elencati al
comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio), oltre che, nell’anno 2025,
sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo
119 dello stesso Decreto, possono optare in alternativa
alla detrazione spettante:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante; - b) per la cessione di un credito d’imposta di
pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione.
Come precisato nel provvedimento, l’opzione:
- può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori; - per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio
(Superbonus), gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento; - può essere esercitata anche per le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese
sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 nel caso
di utilizzo di cessione del credito.
Comunicazione tardiva: remissione in bonis fino al 30 novembre
2022
Nonostante le scadenze del 29 aprile del 15 ottobre…
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