i nuovi obblighi dal 2023

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Affitti brevi, cambia tutto. Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le novità riguarderanno i contratti di locazione non superiori a 30 giorni relativi a immobili a uso abitativo. Analizziamo più da vicino la situazione.

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Dal 1° gennaio 2023, per i contratti di durata non superiore a 30 giorni relativi a immobili ad uso abitativo entreranno in vigore nuovi obblighi, primi su tutti quelli di comunicazione di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate.

Vediamo le principali novità nel seguente articolo.

Affitti brevi: nuovi obblighi dal 2023

Affitti brevi, cambia tutto: i nuovi obblighi dal 2023

Dal 1° gennaio 2023, anche per gli affitti brevi scatterà l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’anno di locazione e i dati catastali dell’appartamento affittato, oltre a tutte le altre informazioni già oggi obbligatorie.

La novità interesserà i contratti di locazione non superiori a 30 giorni relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa (a questi vengono equiparati anche i contratti di sublocazione e concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, purché siano stipulati da persone fisiche, direttamente, o tramite intermediari immobiliari).

Sono due le motivazioni principali alla base delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate:

  • individuare con una maggior precisione le caratteristiche del contratto e il periodo di locazione;
  • identificare esattamente l’immobile nel caso di più contratti relativi ad uno stesso proprietario (i dati catastali, infatti, permettono di effettuare le opportune verifiche sull’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e agli intestatari dell’edificio).

Affitti brevi: le altre novità

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Oltre ai due elementi di novità appena visti, resta fermo l’obbligo di comunicare anche per gli affitti brevi tutti i seguenti dati:

  • nome del locatore;
  • cognome del locatore;
  • codice fiscale del locatore;
  • durata del contratto;
  • indirizzo dell’immobile locato;
  • importo del corrispettivo lordo.

Per coloro che operano in qualità di sostituti d’imposta, e quindi applicano la ritenuta del 21% sui canoni di locazione e i corrispettivi, la comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite Certificazione Unica. Tutti gli altri, invece, potranno effettuare le comunicazioni attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di firma e stipula del contratto.

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