quando spetta e quando si perde
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Quando spetta il bonus prima casa under 36? E quando invece si perde l’agevolazione? Vediamo nel seguente articolo i requsiti da rispettare per poter beneficiare degli incentivi fiscali e i casi particolari in cui si perde il diritto ad usufruire del bonus.
Il bonus prima casa under 36 prevede diverse tipologie di agevolazioni. Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per le compravendite soggette ad Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato per pagare imposte su successioni e donazioni, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione.
Vediamo nel seguente articolo quando spetta il bonus prima casa e quando invece si perde il diritto.
Bonus prima casa under 36: i requisiti
Il bonus prima casa under 36 è stato introdotto per favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Questi i requisiti per accedere all’agevolazione:
- non aver ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- avere un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro;
- aver acquistato la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto;
- non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
- non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Bonus prima casa under 36: quando si perde
Vediamo ora i casi i cui l’agevolazione del bonus prima casa under 36 viene meno:
- per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna);
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
Inoltre, cadono le agevolazioni sulla prima casa per:
- dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto;
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
- vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno;
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.
In ognuno di questi casi, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
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