al via la cessione dei crediti d’imposta
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Da oggi 7 luglio è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la cessione dei crediti riconosciuti con i bonus energetici, come il bonus gas, il bonus energia elettrica e il bonus carburanti. Vediamo nel dettaglio quali sono i crediti cedibili.
C’è tempo da oggi 7 luglio e fino al 31 dicembre per cedere i crediti d’imposta ottenuti grazie ai bonus riconosciuti per l’acquisto di prodotti energetici, come energia elettrica, gas e carburanti.
Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli.
Bonus energia: al via la cessione dei crediti
Da oggi 7 luglio e fino al prossimo 21 dicembre 2022 è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta riferiti ai bonus riconosciuti per l’acquisto di prodotti energetici, come energia elettrica, gas e carburanti. La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
Il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di ssoggetti qualificati, come banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate può sospendere le istanze che presentano profili di rischio per effettuare i necessari controlli.
Tutti i crediti cedibili
Ricordiamo che ono agevolate le spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Questi, nel dettaglio, i crediti d’imposta che possono essere ceduti:
- a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, (articolo 15 del Dl n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
- a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute;
- a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, (articolo 15 Dl n. 4/2022) pari al 10% delle spese sostenute;
- a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022 (articolo 5 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute;
- a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 3 del Dl n. 21/2022), pari al 15% delle spese sostenute;
- a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale secondo trimestre 2022, (articolo 4 del Dl n. 21/2022) pari al 25% delle spese sostenute;
- per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, (articolo 18 del Dl n. 17/2022) pari al 20% delle spese sostenute.
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